La Corte di Cassazione Civile, a Sezioni Unite, ha recentemente affermato la competenza del giudice ordinario, rispetto a quella del giudice amministrativo, in materia di risarcimento del danno alla salute e alla vita di relazione da smog.
In particolare, è stato affermato che “al fondamento della domanda, quindi, sta una pretesa che si basa sulla tutela di un diritto fondamentale – quello, appunto, alla salute – che, non tollerando compressioni neppure da parte dei pubblici poteri, mantiene sempre la sua natura di diritto soggettivo, non degradabile ad un interesse legittimo, con conseguente devoluzione della causa alla giurisdizione del giudice ordinario”.
Sulla Voce dell’Agorà, un notiziario di informazione giuridica, è stato pubblicato un contributo a quattro mani di due dei nostri consulenti giuridici.